201804.12
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Le novità nella certificazione e nel controllo sui vini di qualità

Il nuovo regolamento UE 2017/625 disciplina i controlli ufficiali in tutti i settori di cui all’articolo 1 paragrafo 2 tra cui, oltre alle lettere a) e c) relative rispettivamente alla sicurezza (intesa come food safety) degli alimenti e a quella dei mangimi, si evidenziano la lettera b) sull’emissione nell’ambiente di OGM finalizzata alla produzione di alimenti e mangimi; la i) relativa alla produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici e la lettera j) sull’uso e l’etichettatura delle DOP/IGP/STG.

Il regolamento non si applica ai controlli per la verifica della conformità dei prodotti di cui all’OCM unica ad eccezion fatta di quelli effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento UE n. 1306/2013 relativi alla commercializzazione dei vini di qualità, al cui controllo, una volta entrato in vigore il nuovo regolamento, sarà ancora applicabile il regolamento UE n. 1306/2013 con l’unica esclusione dei controlli relativi alla commercializzazione laddove si individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli.

Il nuovo regolamento si afferma come disciplina di sistema in materia di controlli e tale proposito è evidente analizzando, tra l’altro, i principi a cui i piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) devono ispirarsi. Infatti mentre la vecchia disciplina prevede che tutti i PCNP debbano tenere conto degli orientamenti fissati dalla Commissione elencati all’articolo 43 del regolamento CE n. 882/2004, il nuovo regolamento prescrive orientamenti e principi diversi in ragione del tipo di controllo.

A tal proposito, per l’aspetto che qui interessa, deve essere preso in considerazione l’articolo 26 rubricato: “norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite”.

Tale articolo prevede al primo comma una deroga al generale principio per cui non possono essere oggetto di delega le misure elencate all’articolo 138 tra le quali vi sono anche quelle menzionate alle lettere a), b) e c) primo paragrafo dell’articolo in commento.

Mentre l’articolo 43 del regolamento CE n.882/2004 prevede che la Commissione possa adottare, attraverso la procedura di comitato (articolo 62 paragrafo 2), degli orientamenti dei PCNP a cui gli Stati membri si devono attenere, il nuovo regolamento riconosce alla Commissione la possibilità di: adottare atti delegati finalizzati a stabilire norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali (articolo 26 paragrafo 2); stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di comitato (articolo 145 paragrafo 2), norme che definiscono pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali (articolo 26 paragrafo 3).

In ultimo l’articolo 26 del nuovo regolamento consente di delegare a una o più persone fisiche determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali in materia di DOP, IGP ed STG. E’ il caso di rilevare tale possibilità in quanto, sebbene possa sembrare di poco rilievo, non è concessa in tutti i controlli ufficiali. Ad esempio non lo è per quelli concernenti i rischi individuati in alimenti e mangimi (articolo 27), per la produzione organica e per l’etichettatura dei prodotti biologici (articolo 25).

Per quanto attiene alla normativa nazionale è opportuno operare un raffronto tra la vecchia disciplina sui controlli, inserita all’interno del d.lgs n. 61/2010, e la nuova, oggi contenuta nella legge n. 238/2016.

Quest’ultima prevede che ai controlli dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le disposizioni unionali in concerto con quelle nazionali contenute nella stessa legge.

Le funzioni di verifica del rispetto del disciplinare, sono devolute alle autorità pubbliche ed agli organismi di controllo privati i quali operano secondo i criteri di delega fissati dall’articolo 5 del regolamento CE n. 882/2004.

Dato che quest’ultimo regolamento verrà abrogato per opera del regolamento UE 2017/625, si dovranno osservare le disposizioni ivi contenute agli articoli 28 e ss. relativamente ai compiti che le autorità competenti potranno delegare agli organismi di controllo delegati.

La struttura istituzionale dei controlli non è cambiata, infatti il MIPAAF rimane l’autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo e responsabile della sua vigilanza; l’attività di controllo è sempre svolta dagli organismi di controllo che possono essere autorità pubbliche e organismi di controllo privati.

Relativamente a quest’ultimo aspetto è opportuno operare un piccolo excursus normativo.

Già dal regolamento CE n. 510/2006 si era previsto che gli Stati membri designassero l’autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità3. In attuazione della normativa unionale il legislatore italiano ha previsto col d.lgs. n. 61/2010 che l’attività di controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privatiautorizzati con decreto del MIPAAF. Tale impostazione istituzionale non è cambiata con il cogente regolamento UE n. 1151/2012.

Tuttavia, relativamente al settore vitivinicolo di qualità i controlli devono essere svolti a norma del regolamento UE n. 1306/2013 il quale però prevede che gli Stati membri designano l’autorità (e non anche le autorità) competente incaricata di effettuare i controlli.

A tale regolamento non è stata data attuazione in Italia e pertanto ad oggi i controlli vengono svolti da una o più autorità pubbliche e da organismi privati in concorrenza tra loro.

La legge n. 238/2017, come detto, ha lasciato immutata la struttura istituzionale dei controlli, a tal proposito si veda l’articolo 64 che parla esplicitamente di autorità pubbliche e di organismi di controllo privati.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento tale quadro cambierà.

Infatti relativamente ai controlli sull’uso e l’etichettatura dei prodotti DOP, IGP ed STG si applicherà il regolamento UE 2017/625, il regolamento UE n. 1306/2013 si applicherà ancora ai controlli sui vini di qualità ma non a quelli che individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione per i quali si applicherà il nuovo regolamento.

sottotitolo dell’articolo

Terminato l’excursus storico è opportuno tornare a trattare della cogente normativa nazionale secondo la quale, non innovando rispetto al passato, è istituito presso il MIPAAF l’elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di conformità e di accreditamento di cui al comma 2 della legge n. 238/2016. Tali organismi, per ottenere l’autorizzazione al controllo di una determinata denominazione, devono presentare un’istanza al MIPAAF corredata da una documentazione parzialmente diversa rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina (cfr. art. 64 comma 5 legge n. 238/2016 e art. 13 comma 11 d.lgs n. 61/2010). Infatti in luogo dell’elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula e dell’elenco dei membri del comitato di certificazione con i relativi curricula è sufficiente presentare il certificato di accreditamento qualora l’organismo sia privato.

La durata dell’autorizzazione, eventualmente ottenuta dagli organismi di controllo, è stata fissata dalla nuova disciplina in tre anni.

Significative differenze si riscontrano nella regolamentazione della sospensione e revoca dell’autorizzazione. Infatti mentre il d.lgs n. 61/2010 normava congiuntamente e succintamente le due ipotesi, la nuova disciplina, oltre che prevedere un maggior numero di casi in cui l’autorizzazione può essere sospesa, ne stabilisce anche la durata.

I casi di sospensione sono stati differenziati rispetto a quelli previsti per la revoca, che è la misura sanzionatoria finale e successiva alla sospensione. Inoltre è contemplata anche la revoca immediata qualora l’organismo di controllo perda l’accreditamento, ma l’attività di controllo può essere espletata fino alla sua sostituzione.

La revoca conseguente alle ipotesi che potremmo chiamare di recidiva, ossia conseguente a tre provvedimenti di sospensione ovvero ad un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell’autorizzazione (Art. 64 comma 10 lettera b) legge n. 238/2016), comporta l’impossibilita di rinnovo dell’autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.

Qualora l’organismo di controllo si avvalga di strutture e personale esterni all’organismo, questi devono essere iscritti nell’elenco degli organismi di controllo istituito presso il MIPAAF e, questo è l’elemento innovativo rispetto alla vecchia disciplina, le relative attività devono essere svolte conformemente alla normativa privata che gli stessi organismi devono rispettare (cfr. articolo 64 comma 14 legge 238/2016 e articolo 13 comma 10 d.lgs n. 61/2010).

Il sistema di designazione dell’organismo di controllo è significativamente diverso rispetto al passato.

Mentre il d.lgs n. 61/2010 prevedeva che tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata dovevano notificarsi all’organismo di controllo sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo, la nuova legge disciplina l’ipotesi in cui l’utilizzatore della DOP o IGP sia immesso nel sistema di controllo di più organismi. Tale eventualità non è infrequente se si considera che ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo ma che è ben possibile che gli utilizzatori di quella DOP o IGP utilizzino anche altre denominazioni tutelate.

In tali casi quindi gli organismi interessati dovranno concordemente individuare un organismo responsabile unico dei controlli, delle visite ispettive, del prelievo dei campioni ed attuare l’interscambio delle informazioni. La regione o le province autonome intervengono nella scelta: a) nell’ipotesi di mancato accordo, la scelta sarà presa sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera, dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni;

b) in caso di imbottigliamento fuori dalla regione o provincia autonoma, la scelta spetta alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.

La legge n. 238/2016 pur prescrivendo che gli organismi di controllo dovranno alimentare la “banca dati vigilanza” che raccoglie tutte le informazioni utili a garantire lo svolgimento delle attività di controllo, non fissa le norme riguardanti il funzionamento di tali attività la cui definizione è lasciata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Pertanto attualmente si è in attesa dell’approvazione del decreto ministeriale relativo allo schema dei piani di controllo per le DOP e IGP dei vini, in quanto la vecchia disciplina contenuta nel D.M. 14 giugno 2012 ha perso efficacia stante l’abrogazione del d.lgs. n. 61/2010.

Avv. Lucio Salzano