201502.02
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Sequestro di un sito web e di una testata giornalistica on-line

Con la recente sentenza delle Sezioni Unite penali del 29 gennaio 2015, le cui motivazioni non sono state ancora depositate, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che vede ammettersi il sequestro preventivo, mediante oscuramento, di un sito web.
La questione particolare da risolvere riguardava la possibilità di ordinare all’imputato o ad un terzo (ad esempio il service provider che ospita il sito incriminato sui propri server) di eseguire tutte le attività necessarie ad impedire ulteriori accessi da parte della generalità degli utenti alle pagine contenenti le informazioni penalmente rilevanti.
Il secondo quesito posto all’attenzione delle Sezioni Unite atteneva alla sequestrabilità, sempre mediante oscuramento, di pagine web di una testata giornalistica registrata.
Il principale dubbio da risolvere concerneva l’applicazione analogica ed in bonam partem (quindi a favore dell’imputato) delle garanzie sulla stampa previste dal Regio Decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 561.
Parte della giurisprudenza, prima della pronuncia in esame, ne aveva esclusa l’applicabilità sulla base della diversità ontologica e strutturale del mezzo impiegato, nonchè della maggiore offensività della notizia diffamatoria pubblicata online rispetto a quella su carta.
Occorre innanzitutto considerare che ove la testata giornalistica sia fruibile in più modalità (cartacea, online, digitale, ecc..) gli articoli pubblicati sul web sono spesso le copie informatiche degli articoli pubblicati sulla versione cartacea, con la conseguenza che il sito web in nulla differisce da un archivio “fisico”, nel quale siano conservate le varie copie del quotidiano.
Rilievo determinante pare assumere tuttavia il principio sancito dall’art. 21 della Costituzione, secondo cui, “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” … “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.
Orbene, la valenza e la portata del divieto di sequestro imposto dall’art. 21 Cost., avendo carattere ampio, non trova ostacolo nell’interpretazione letterale del termine “stampa” e deve applicarsi anche ai giornali telematici, a maggior ragione se trattasi di versione su internet dell’edizione cartacea.
Del resto, una lettura storicizzata della normativa sulla stampa e dei principi costituzionali in materia non potrà che orientare l’interprete verso una concezione onnicomprensiva del concetto di informazione – e dunque di stampa – anche in considerazione del fatto che nel periodo in cui, tanto la legge sulla stampa quanto la Costituzione vedevano la luce, il mezzo di diffusione per antonomasia delle notizie, delle opinioni e del pensiero era appunto quello cartaceo.
Le Sezioni Unite hanno quindi escluso che sia possibile, fuori dei casi previsti dalla legge, il sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica telematica registrata, valorizzando le medesime garanzie previste per le testate giornalistiche su carta.